Assciurazione BarcheAbbiamo acquistato una barca e vogliamo assicurarla: è il momento giusto per farci fare preventivi assicurazioni natanti: le polizze per i natanti a motore (e i motori amovibili) tutelano questa tipologia di mezzi a prescindere dal fatto che siano soggetti o meno dell’obbligatorietà della garanzia di responsabilità civile. I preventivi assicurazioni natanti si rivolgono sia a provati che ad aziende, interessate alla garanzia, offrendo le coperture assicurative legate alla tipologia del natante e del tipo di navigazione per quale viene utilizzato, sia esso da lavoro (ad esempio un peschereccio o i mezzi delle autorità) o da diporto.

I preventivi assicurazioni natanti permettono altresì di abbinare alla responsabilità civile, anche garanzie accessorie, così come avviene per le autovetture, modulandole ed abbinandole in funzione delle esigenze del Cliente e personalizzandole con formule che tengono conto delle caratteristiche del natante / motore amovibile e della sua destinazione d’uso.

Con la polizza natanti è possibile assicurate sia i danni causati mentre il natante è in acqua (questo avviene anche se si tratta di acque private)sia i danni provocati a terzi quando si trova a terra (per esempio durante il varo, l’alaggio, il trasporto o durante le operazioni di manutenzione), inclusi i danni provocati da incendio.

Una garanzia accessoria molto importante che, con i preventivi assicurazioni natanti è possibile fornire, è quella denominata perdita totale, ossia l’assicurato / proprietario viene risarcito in conseguenza della perdita totale del natante durante la navigazione, la giacenza in acqua, l’alaggio e il varo in conseguenza di tempeste, nubifragi, e tutti gli inconvenienti della navigazione, compresi la giacenza e gli spostamenti a terra. La garanzia è estesa altresì per bagagli ed oggetti personali, per le dotazioni di sicurezza, per gli accessori non stabilmente installati, esclusivamente durante la navigazione. La garanzia copre inoltre il rimborso delle spese sostenute per il recupero dell’imbarcazione naufragata o il compenso per il ritrovatore.

Con i preventivi assicurazioni natanti, possiamo anche assicurare la nostra imbarcazione dai danni parziali avvenuti durante la navigazione, la giacenza in acqua, l’alaggio e il varo, e durante la giacenza e gli spostamenti a terra in conseguenza di tempeste, nubifragi e tutti gli accidenti della navigazione.

L’assicurazione obbligatoria

Assicurazioni NatantiTutte le unità da diporto, tender compresi, escluse solo le barche a remi e le barche a vela senza motore ausiliario, devono avere la copertura di una polizza assicurativa di responsabilità civile (R.C.) per i danni provocati a terzi, questa polizza deve avere un massimale minimo di EUR 2.500.000. L'assicurazione di responsabilità civile è inoltre obbligatoria per tutti i motori amovibili di qualsiasi tipo (benzina, diesel, 2 tempi, 4 tempi, , idrogetto elettrici, ecc.) e di qualunque potenza (il vecchio limite di tre cavalli fiscali di esenzione dall'obbligo assicurativo è stato soppresso dalla legge di riforma 172/2003della nautica da diporto). L'assicurazione del motore amovibile ovviamente si estende al natante sul quale tale motore è installato di volta in volta.

Ma cosa si intende per natante ai fini dell'assicurazione obbligatoria? il "natante" è qualsiasi unità da diporto che sia azionata da propulsione meccanica e che sia destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre in acque ad uso pubblico o in acque a queste equiparate (DM 86/2008).

in Italia l'obbligo dell'assicurazione obbligatoria R.C. Natanti è stato introdotto dalla Legge 24 Dicembre 1969, n. 990 -Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3/01/1970 con successive modifiche ed integrazioni tra cui citiamo il Codice delle Assicurazioni Private emanato con il Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13/10/2005, Supplemento Ordinario n. 163 e la Legge 8 Luglio 2003, n. 172 - Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14/07/2003.

Il certificato di assicurazione ed il relativo contrassegno d'assicurazione sono parte integrante della documentazione nautica da detenere a bordo dell'unità da diporto e da esibire su richiesta agli organi preposti alla vigilanza in mare.

Alle unità da diporto, ai natanti ed ai motori amovibili sono applicate le norme previste per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, questo è quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni (DLGS 209/2005) all'art. 123, comma 4.

Che documentazione tenere a bordo dei natanti

Ecco i documenti che devono essere tenuti a bordo delle unità da diporto durante la navigazione per rispondere a eventuali controlli. Alcuni documenti devono essere esibiti a prescindere dalla distanza di navigazione dalla costa, altri, invece, solo in base alla navigazione effettivamente svolta.
Le unità da diporto, con o senza marcatura CE, devono tenere a bordo questi documenti:

1. natanti

I natanti a remi e a vela, quando navigano per diporto o quando praticano la pesca sportiva, devono avere a bordo solo i documenti di riconoscimento delle persone imbarcate.

I natanti a motore, oltre ai documenti di riconoscimento delle persone a bordo, devono avere:

  • la dichiarazione di potenza del motore, nel documento vengono indicate la potenza del motore in kW/CV e la cilindrata e il consumo orario;
  • la polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (limite di garanzia minimo 2.500.000 Euro) obbligatoria per le unità munite di motore di tutte le potenze.
  • Il contrassegno del certificato non ha l’obbligo di esposizione, ma deve essere tenuto tra i documenti di bordo;
  • la patente nautica in corso di validità, obbligatoria quando la potenza del motore o complessiva dei motori supera i 40,8 CV, pari a 30 KW, o la cilindrata supera i 750 cc se a carburazione a due tempi; i 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuoribordo o se a iniezione diretta; 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entrobordo; 2.000 cc. se diesel, e quando, indipendentemente dalla potenza del motore, la navigazione si svolge a una distanza superiore alle sei miglia dalla costa.
  • Per l’esercizio dello sci nautico e la condotta di acquascooter è sempre obbligatoria senza tenere conto della potenza del motore;
  • se a bordo c’è un Vhf (obbligatorio quando si naviga a distanza superiore alle sei miglia dalla costa) a bordo devono essere tenuti i seguenti documenti:
        1. certificato limitato di Rtf dell'operatore (conseguibile senza esame e senza scadenza né bollo);
        2. licenza di esercizio Rtf.
        per i natanti fabbricati in serie a bordo deve essere tenuto il certificato di omologazione e la dichiarazione di conformità (originale o copia autenticata), che indica : la tipologia di navigazione cui l'unità è abilitata; la potenza massima e la massad el motore installabile a bordo; il numero delle persone trasportabili (3 persone per unità fino a m. 3.50; 4 persone per unità tra m. 3.50 e 4.50; 5 persone per unità tra m. 4.50 e 6; 6 persone per unità tra m. 6 e 7.50; 7 persone per unità tra m. 7.50 e 8.50; 9 persone per unità superiori a m. 8.50)).
  • Per navigare fino alla distanza di 12 miglia dalla costa i natanti oltre ai documenti sopra menzionati, devono avere a bordo uno dei seguenti documenti attestanti l'idoneità:
    • il certificato di omologazione e la dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore dai quali risulta che l'unità è abilitata alla navigazione senza alcun limite (o oltre sei miglia dalla costa);
    • l'estratto del R.I.D. (Registro delle Imbarcazioni da Diporto) rilasciato, per le unità già iscritte e successivamente cancellate dai registri, dall'ex Ufficio di iscrizione, dal quale risulta che l'unità era abilitata alla navigazione senza alcun limite;
    • una specifica attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato.

Nota: per i natanti con marchio CE non vi è più l'obbligo di tenere a bordo il "manuale del proprietario"

2. imbarcazioni

Le imbarcazioni oltre ai documenti di riconoscimento delle persone a bordo, devono avere:

  • la licenza di navigazione
  • la dichiarazione di potenza o il certificato d'uso del motore (solo per le unità munite di motore fuoribordo);
  • la polizza di assicurazione.
  • il certificato di sicurezza valido;
  • licenza di esercizio RTF, obbligatoria per tutte le unità che hanno un apparecchio radiotelefonico a bordo.
  • certificato limitato Rtf;
  • patente nautica, in corso di validità, se prescritta;

3. tender

I natanti da diporto a motore fino a 10 metri se impiegate come "tender" devono riportare sullo scafo la sigla e il numero d'iscrizione. Nel corso della navigazione entro un miglio dalla costa o dall'unità-madre, se si trova al largo, a bordo è obbligatorio avere le cinture di salvataggio e il salvagente anulare con cima, con esclusione delle altre dotazioni.

Il tender deve essere munito della dichiarazione di potenza del motore o del certificato d'uso e della polizza di assicurazione, obbligatoria, dopo la riforma della nautica, per tutti i motori installati a bordo

Come scegliere la compagnia di assicurazione per il proprio natante

Le compagnie assicuratrici, italiane o estere, devono avere l’espressa autorizzazione ad esercitare l'assicurazione nei rami vita e/o nei rami danni. Per ogni ramo assicurativo è necessaria l'esplicita autorizzazione. Nella fattispecie le imprese assicuratrici che operano l'assicurazione obbligatoria R.C. Natanti devono avere l’autorizzazione per il Ramo 12 Danni. Non necessariamente le imprese autorizzate nel Ramo 12 sono autorizzate anche nel Ramo 10 (R.C. Autoveicoli) e viceversa.

Regola che vale per tutte le tipologie di assicurazioni è quella di valutare diversi preventivi prima di decidere. Ecco alcune proposte:

Sarasea propone una protezione completa e una struttura modulare che consente di scegliere una serie garanzie con un vantaggioso rapporto qualità/prezzo.
A tutti i proprietari di barche a vela, barche a motore, moto d’acqua Sarasea propone la La Garanzia Base con copertura obbligatoria durante la navigazione o l'ormeggio in acque pubbliche e private e altre Garanzie Aggiuntive con diverse formule atte a garantire la copertura di diverse tipologie di danno.

GENMAR è la polizza per le imbarcazioni (sia a vela sia a motore), proposta da Generali. E’ dedicata agli appassionati che amano navigare in sicurezza. Oltre alla classica RC, offre coperture complete per i danni subiti dalla barca, dall’equipaggio e un servizio di assistenza tempestivo.
Oltre alla Responsabilità civile obbligatoria ossia alla copertura obbligatoria che assicura la Responsabilità Civile nei confronti dei terzi, per danni a persone e cose causati dall’ imbarcazione quando naviga o è ferma in acqua, offre la Responsabilità civile facoltativa, gli Infortuni, i danni all'unità da diporto e altri tipi di garanzie.

Genialloyd offre per la garanzia di responsabilità civile natanti e per la garanzia di responsabilità civile veicoli terrestri un massimale adeguato alla normativa europea, senza estensione di copertura alle aree private, cioè la garanzia base prevista dalla legge.

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